poichè stanno pervenendo dissociazioni alle spese di carattere sociale di utilità generale, di seguito esponiamo come sono regolate tali spese dallo statuto Consortile a chiarimento di eventuali malinterpretazioni.
In poche parole "le spese di carattere sociale di utilità generale" che non superano l'importo del 5 % di bilancio di previsione per l'esercizio, (capitolo 3/80.80.1) sono demandate alla sola approvazione dell'assemblea dei delegati e non deve essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci. Pertanto per tali spese "che rientrano nel 5% del bilancio (capitolo 3/80.80.1)" non è prevista la dissociazione.
Nella speranza di essere stati chiari e esaustivi, cogliamo l'occasione per augurare buone feste.