Lo Statuto del Consorzio dei Lottisti di Colle Romito
Art.1 COSTITUZIONE
Art.2 SCOPI E DURATA
Art.3 CONFINI E SUPERFICE
Art.4 DIRITTI E DOVERI DEI CONSORZIANTI
Art.5 UTENTI OBBLIGATORI
Art.6 UTENTI EVENTUALI-AMPLIAMENTO
Art.7 PATRIMONIO
Art.8 ORGANI DEL CONSORZIO
Art.9 ASSEMBEA GENERALE DEI SOCI
Art.10 CONVOCAZIONE
Art.11 ARTICOLO11
Art.12 MODALITA' DELL'ASSEMBLEA GENEALE DEI SOCI
Art.13 ASSEMBLEA DEI DELEGATI
Art.14 ATTRIBUZIONI ASSEMBLEA DEI DELEGATI
Art.15 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art.16 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art.17 COMITATO CIRCOSCRIZIONALE LOCALE
Art.18 IL COLLEGIO DEI SINDACI
Art.19 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art.20 PRESIDENTE DEL CONSORZIO
Art.21 VICE PRESIDENTE DEL CONSORZIO E CONSIGLIERI DELEGATI
Art.22 IL SEGRETARIO
Art.23 PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI SINDACI
Art.24 RELAZIONE SUL BILANCIO
Art.25 ESERCIZIO SUL BILANCIO
Art.26 CATASTO CONSORZIALE
Art.27 CONTRIBUTI
Art.28 TITOLI ESENZIONE CONTRIBUTI
Art.29 ESATTORIA
Art.30 TESORERIA E RICEVITORIA
Art.31 RISCOSSIONI E PAGAMENTI
Art.32 RUOLI
Art.33 RIPARTO CONTRIBUTO CRITERI DI MASSIMA
Art.34 CRITERI DI RIPARTO E PIANI DI REPARTO
Art.35 SERVIZI E PERSONALI
Art.36 REGOLAMENTI
Art.37 DISCIPLINA CONSORZIALE E URBANISTICA
Art.38 CAMBIAMENTO DI PROPRIETA'
Art.39 INDIVISIBILITA' PATRIMONIO CONSORTILE
Art.40 RICORSI
Art.41 RESPONSABILITA' PER DANNI PROVOCATI DA TERZI
Art.42 DISPOSIZIONI GENERALI


Approvato  con  deliberazione  n°186  del  Commissario  Prefettizio  di  Ardea  in  data  26/3/1976,  approvato  dal Comitato Regionale di controllo il 21/4/1976;
- Modificato con deliberazione no 4/80 dell'Assemblea dei Soci del 6/5/80, approvata dal Comitato Regionale di controllo il 1617/80;
- Ulteriormente modificato con deliberazione n° 3/1982 dell'Assemblea dei Soci del 17/4/1982, approvato dal Comitato Regionale di controllo per decorrenza dei termini;
- Ulteriormente modificato con deliberazione n°08/97 dell'Assemblea dei Soci del 24/8/1997.
Per  quanto  non  espressa mente  contenuto,  ovvero  per  quanto  possa  essere  stato  superato  ala  successive norme, si rinvia alle Leggi ed ai Regolamenti dello Stata Italiano.
ARDEA-1997

Art. 1 COSTITUZIONE
E  costituito,  con  sede  legale  nel  Comune  di  Ardea  e  sede  amministrativa  e  uffici  in  Roma,  il  Consorzio  di "Colle  Romito", reso obbligatorio  dal capitolato generale delle condizioni di  vendita dei lotti di terreno siti in territorio del Comune di Ardea, località Tor 5. Lorenzo, vocabolo "Colle Romito".
lì Consorzio è retto dall'atto costitutivo, dal presente Statuto, dalle disposizioni normative previste dal D.L.L. 1° settembre 1918 n. 1446, convertito nella legge 13 aprile 1925n. 473; dal testo unico delle leggi sulle opere idrauliche, approvato con R.D. 25luglio 1904 n.  523,  modificato  con  legge  13  luglio  1911  n.  774,  dalla  legge  13  febbraio  1933  n.  215,  art.  2,  lettera  G; dalle  altre  disposizioni  delle  leggi  in  vigore  per  i  Consorzi  che  si  propongono  scopi  come  quelli  indicati dall'articolo 2 del presente Statuto.

Art. 2 SCOPI E DURATA
Il  Consorzio  ha  lo  scopo  di  provvedere,  nei  limiti  del  suo  comprensorio,  alle  opere  ed  attività  di  propria competenza, in materia di:
a) manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade consorziali, delle banchine e cunette;
b) pulizia delle strade di cui al punto a);
c) potatura degli alberi lungo le stesse strade e nelle zone di verde pubblico di uso comune;
d) urbanizzazione primaria ove le opere non siano a carico del comune o di altri enti competenti;
e) iniziative di carattere urbanistico per sbloccare l'edificabilità di suoli, previste dalla legge e dai regolamenti comunali;
f) realizzazioni di carattere sociale e di utilità generale.
Le  opere  e  le  attività  di  cui  alle  precedenti  lettere  a),  b),  c)  sono  considerate  obbligatorie  e  necessarie.  Le opere  e  le  attività  di  cui  alle  precedenti  lettere  d),  e),  f),  sono  considerate  volontarie  e  la  relativa approvazione è disciplinata dal successivo articolo 9 il  Consorzio  non  potrà  essere  sciolto  prima  che  siano  raggiunti  tutti  e  completamente gli  scopi  statutari  e comunque, non prima del 31 dicembre 2000.

Art. 3 CONFINI E SUPERFICIE
Il territorio consorziale ha la superficie totale di circa 126,6 ettari e confina con la litoranea Ostia-Anzio, con la proprietà Schillaci Ventura, con il Bosco di Buglione e la strada detta dei Marchigiani, come da planimetria allegata. I proprietari dei lotti a monte, oltre i lotti dal n. 209 al n. 222 ed il n. 236 della zona B, eccettuati i lotti Frontisti di  viale  di  Colle  Romito, dovranno  provvedere  a  proprie  spese  alla  sistemazione,  mediante  asfalto,  delle strade previste dal piano di lottizzazione.

Art. 4 DIRITTI E DOVERI DEI CONSORZIATI
Ogni  proprietario  o  usufruttuario  di  terreno  comunque  compreso  nel  territorio  consorziale,  sul  quale  abbia eseguito o meno delle costruzioni, è obbligatoriamente iscritto al Consorzio ed è tenuto:
a) a corrispondere, per ogni lotto di cui è proprietario o entri in proprietà per successivi atti di acquisto, o altro titolo, o  per  ogni  appartamento  di  cui  è  proprietario,  se  sul  lotto  di  terreno  sono  stati  costruiti  più appartamenti  appartenenti  a  diversi proprietari,  la  somma  una  tantum  di  L.  10.000, indipendentemente  dal contributo proporzionale di cui alla lettera b);
b) a versare un contributo proporzionale ordinario annuale, che verrà stabilito dall'Assemblea dei delegati su proposta  del  Consiglio  di amministrazione  con  le  modalità  previste  dal  l'art.  i  4  del  presente  Statuto,  col criterio  e  la  ripartizione milionesimale dovrà essere computata in funzione del volume delle unità abitative, della superfice del lotto o porzione di lotto sul quale insistono e del numero di abitazioni esistenti sul lotto stesso.
Al  medesimo  contributo  sono  soggetti  i  proprietari  di  qualsiasi  tipo  di  superficie  compresa  nel  territorio consorziale1 siano essi persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private;
c) a versare contributi straordinari che saranno deliberati dalla Assemblea generale dei soci, per finanziare le opere che saranno deliberate ai sensi dell'arti colo 9, lettera a).

Art. 5 UTENTI OBBLIGATORI
Fanno  parte  del  Consorzio  i  proprietari  e  loro  aventi  causa  dei  terreni  o delle  costruzioni compresi  nel perimetro di cui all'art.3.

Art. 6 UTENTI EVENTUALI - AMPLIAMENTO
I  proprietari  dei  terreni  adiacenti,  sui  quali  sia  possibile  estendere  il  godimento  delle  opere  interessanti  il perimetro  consorziale,  qualora  usufruiscono  dei  medesimi  benefici  spettanti  ai  consorziati,  sono  tenuti  a sopportare un adeguato e proporzionato onere dei contributi nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
E' anche possibile ampliare il territorio del Consorzio, qualora ciò sta richiesto per iscritto dai proprietari dei terreni   adiacenti   da   annettersi.   L'ampliamento   del   territorio   consorziale   deve   essere   deliberata dall'Assemblea generale dei Soci, previo parere del Consiglio di Amministrazione che deve provvedere alla istruzione della relativa pratica e stabilirne le modalità.

Art. 7 PATRIMONIO
Il patrimonio del Consorzio è costituito dall'insieme delle opere e delle aree di proprietà collettiva e da tutte le attrezzature indispensabili al mantenimento di efficienza, al maggior sviluppo ed al potenziamento della zona residenziale.L'utilizzazione del patrimonio è a beneficio dei Soci.

Art. 8 ORGANI DEL CONSORZIO
Sono organi collegiali del Consorzio:
1) L'Assemblea generale dei Soci;
2) L'Assemblea dei Delegati;
3) Il Consiglio di Amministrazione;
4) I Comitato circoscrizionale locale;
5) Il Collegio dei Sindaci;
6) Il Collegio dei Probiviri;
Sono organi individuali, con responsabilità proprie e dirette:
1) il Presidente del Consorzio;
2) il Vice Presidente del Consorzio;
3) i Consiglieri delegati;
4) il Presidente del Collegio dei Sindaci;
5) Il Segretario.
E' vietato il cumulo delle cariche.
Tale norma entrerà in vigore al rinnovo delle cariche nel i 984.

Art. 9 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L'Assemblea  Generale  dei  Soci  è  costituita  da  tutti  i  proprietari  dei  lotti  di  terreno  e  di  costruzioni  insistenti nel territorio consorziale, iscritti nel catasto consortile. A  detta  Assemblea  partecipa  il Sindaco di  Ardea  o  un  suo lega/e  rappresentante  ai  sensi e agli  effetti dell1articolo 3 del D.L.Lg. settembre 918 n. 1446, con voto proporzionale alla misura de/ contributo concesso.
L'Assemblea é ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria si raduna di norma una volta l'anno, non oltre il 15 ottobre.
E competenza dell'Assemblea ordinaria:
a) deliberare le opere e le attività di cui all'articolo 2, lett. d), e) ed f)
le spese relative e i criteri di ripartizione fra i soci. La delibe razione vincolo i soci che hanno espresso voto favorevole  e  quelli  che  non  avranno  dichiarato  In  loro  opposizione  entro  30  giorni  dalla  data  della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti dall'Assemblea; la dichiarazione che  non  si  intende  accettare  la  delibera deve  essere  inviata  al  Consorzio  o  mezzo  plico  raccomandato consegnato alla posto nei termini su indicati. I soci che non hanno accettato la deliberazione sono esonerati da qualsiasi con tributo nella spesa. La deliberazione perderà ogni efficacia anche nei confronti dei soci che sarebbero  tenuti  ad  osservarla  se,  a  causa  del  dissenso  manifestato  da  una  parte  degli  associati,  il  loro onere contri butivo subisca un aumento del 30% rispetto alla quota normale dovuta;
"Ai  Soci  dissenzienti  e  vietato  l'uso  del le  opere  realizzate,  se  divisibili.  Essi  tuttavia  potranno  in  qualsiasi momento, pagando la quoto della spesa di realizzazione,  secondo  l'entità  e  le  modalità  che  saranno  fissate  dall'Assemblea,  essere  ammessi  all'uso anzidetto. L'importo incassato dal Consorzio andrà a beneficio  dei  Soci  che  hanno  aderito  originariamente  alla  realizzazione  delle  opere,  in  proporzione  al rispettivo esborso".
b) Deliberare eventuali modifiche dello Statuto consorziale;
c) Eleggere i Delegati di cui all'art. 13;
d) Eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione;
quanti ne venissero a decadere dalla carica nel corsa del triennio, per dimissioni, cessazione della qualità di Socio  oppure  per  incompatibilità  deliberate  dalla  stesso  Consiglio  di  Amministrazione,  nelle  persone  dei primi  non  eletti,  a,  in  mancanza,  per  cooptazione.  La  sostituzione  eventuale dei  Consiglieri  deve  venire ratificata  dall'Assemblea  dei  Delegati,  in  conformità  a  quanta  stabilito  dall'art. 74 del  presente  Statuto.  Sui motivi di incompatibilità diversi da quelli della perdita della qualità di Socio, deve esprimersi preventivamente il Collegio di Probiviri di cui al successivo art. 19 del presente Statuto; tale parere, peraltro, non e' vincolante per  il  Consiglia  di  Amministrazione  che  potrà  deliberare  l'avvicendamento  con  altro  Socio  da  nominare  ai sensi  del  primo  comma  del  presente articolo,  sottoponendo  poi  a  ratifico  la  propria  deliberazione  alla prossima Assemblea dei Delegati;
b) nominare i membri del Comitato circoscrizionale locale di cui all'art. i 7;
c) nominare protempore, e per ben determinati incarichi collegiali, comitati consultivi di studio, composti da un  numero  aperto  di  membri  e  dei  quali  possono  far  parte  anche  persone  che  non  rivestono  la  qualità  di Socio, determinando, per questi ultimi, il compenso, se richiesto;
d) autorizzare tutte le spese ed, attraverso il Presidente del Consorzio, provvedere in genere alla ordinaria e straordinaria amministrazione, in attuazione delle deliberazioni prese dall'Assemblea generale dei Soci e dei Delegati; autorizzare,  per  urgenti  necessità  di  gestione,  eventuali  storni  da  un  capitolo  all'altro  del  bilancia, da sottoporre alla successiva ratifica da parte dell'Assemblea dei Delegati;
e)  convocare  l'Assemblea  generale  dei  Soci  e  quella  dei  Delegati  e,  quando  occorre,  la  Assemblea straordinaria con le modalità previste;
f) approvare il progetto di bilancia di previsione ed il bilancia consuntivo, e presentarli al Collegio dei Sindaci con  apposite  relazioni,  almeno  30  giorni  prima  della  data  fissata  per  la  convocazione  dell'Assemblea  dei Delegati in prima adunanza, per l'approvazione di detti bilanci, a norma dei paragrafi b/c dell'art. 14,
g) deliberare i progetti delle opere da eseguire di cui all'art. 2 a), b), c) e i contratti entro il limite massimo di L.50.000.000 (cinquanta milioni) IVA esclusa.
h) pronunciarsi su ogni e qualsiasi reclamo dei consorziati;
i) preparare i ruoli di contribuzione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati;
I) autorizzare il Presidente a stare in giudizio per la tutela dei diritti e delle ragioni del Consorzio.

Art. 10 CONVOCAZIONE
Le assemblee dei Soci sono convocate mediante comunicazione da inviarsi, per posta o a mano, ad ogni avente diritto ed agli indirizzi risultanti dal libro dei soci, almeno 8 giorni liberi prima della data fissata per l’adunanza e mediante avviso da affiggere nell’albo consorziale o da pubblicarsi su due maggiori quotidiani di Roma, sempre almeno 8 giorni prima della riunione.
La lettera di convocazione e l’avviso devono contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione in prima ed eventualmente, in seconda convocazione, nonché l’indicazione degli argomenti sui quali l’Assemblea è chiamata a deliberare.
La seconda convocazione, prevista per il caso che nella prima non venga raggiunto il numero legale dei partecipanti, dovrà essere fissata per una data successiva alla prima di almeno 8 giorni e per un’ora diversa dalla prima.
Partecipano di diritto all’Assemblea i Soci che risultano iscritti nel libro Soci almeno dieci giorni prima della data prevista per la prima convocazione.
I Soci possono farsi rappresentare all’Assemblea da altri Soci o da non soci mediante delega scritta in carta semplice con firma autenticata come per legge oppure dal Presidente o dal Segretario del Consorzio. Ogni delegato non può rappresentare più di tre Soci.
Per la elezione delle cariche sociali i coniugi hanno parità di diritti.
Non hanno diritto a partecipare di persona o per delega, all’assemblea ordinaria o straordinaria quei Soci che non siano in regola con i pagamenti dovuti.

Art. 11

L’Assemblea ordinaria o straordinaria dei Soci è preseduta dal Presidente del Consorzio o in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente.
Il Presidente o Vice Presidente si dirige la discussione sugli argomenti posti all’ordine del giorno, seguendo la successione con la quale essi sono stati fissati nell’avviso di convocazione.
Alla discussione assiste il Segretario del Consorzio verbalizzante; in caso di assenza o di impedimento del medesimo, il Segretario verbalizzante è nominato dal Presidente dell’Assemblea.
Sono nominati tre scrutatori, a maggioranza, con il metodo dell’alzata di mano o appello nominale.
Il verbale delle adunanze deve essere firmato dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario e dagli Scrutatori.
L’Assemblea ordinaria dei Soci è validamente costituita in prima convocazione, con l’intervento di tanti Soci o  loro delegati, che rappresentino almeno la metà più uno del complesso dei Soci che totalizzi non meno della metà più un milionesimo della tabella milionesimale di cui all’art. 12, quinto comma; in seconda convocazione l’Assemblea è valida con qualunque numero di Soci e qualunque sia il quorum milionesimale raggiunto.
Per le modifiche statutarie e per deliberare la esecuzione delle opere di cui all’art. 9, lett a), l’Assemblea ordinaria in seconda convocazione è valida con l’intervento di tanti Soci che totalizzi non meno di un quarto della tabella milionesimale di cui all’art. 12, quinto comma.
Per la validità dell’Assemblea straordinaria è necessario l’intervento di tanto Soci o lo delegati che rappresentino almeno sei decimi del complesso ei Soci che totalizzino non meno del 60% della tabella milionesimale di cui all’art. 12, quinto comma; in seconda convocazione è valida se vengono raggiunte le maggioranze previste per l’Assemblea ordinaria in prima convocazione. Per deliberare lo scioglimento del Consorzio, occorrono sempre le maggioranze previste per l’Assemblea straordinaria in prima convocazione.

Art. 12 MODALITÀ DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Le deliberazioni dell’Assemblea generale dei Soci impegnano ad ogni effetto tutti i consorziati, compresi gli assenti e i dissenzienti.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, sono valide se riportano la doppia maggioranza semplice dei Soci o loro rappresentanti intervenuti all’adunanza e di un quarto del valore della tabella milionesimale di cui al successivo quinto comma; non si tiene conto delle astensioni.
Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono valide, se, in prima o in seconda convocazione raccolgono almeno il 60% degli intervenuti ed il 60% del valore della tabella milionesimale di cui al successivo quinto comma; non si tiene conto delle astensioni.
Nelle votazioni a scrutinio segreto, si procede a doppia votazione, per capita e per valore.
Il coefficiente di valore applicabile ad ogni Socio in occasione delle votazioni sia in Assemblea ordinaria sia straordinaria è quello che risulta dalla ripartizione miionesimale computata in base alla superficie dei singoli lotti; quando su di essi insistono edifici, la ripartizione milionesimale dovrà essere computata in funzione della superficie del lotto o porzione d lotto e del volume dell’unità abitativa nei limiti consentiti dalle norme edilizie in vigore al momento in cui è stata effettuata la costruzione.
Le modalità per lo svolgimento dell’assemblea e le votazioni sono previste da apposito regolamento da approvare ai sensi dell’art.9 lett h). il voto riguardante persone deve essere sempre segreto.

Art. 13 ASSEMBLEA DE DELEGATI

L’Assemblea dei Delegati è costituita da 36 membri eletti dall’Assemblea generale dei Soci a termini del precedente art. 9, fra i proprietari consorziati iscritti nel catasto consorziale.
All’Assemblea dei Delegati partecipa, con diritto di voto, il Sindaco di Ardea o un suo rappresentante.
Essa dura in carica un triennio.
Non possono essere eletti alla carica di Delegato o se eletti, decadono:
  1. Gli impiegati stipendiati dallo stesso Consorzio
  2. Chi ha liti pendenti con il Consorzio;
  3. Chi ha in appalto lavori o forniture consorziali;
  4. Chi, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovi legalmente in mora con i relativi pagamenti;
  5. Chi risulti in mora con i contributi consorziali.
Procedutosi alla elezione dei Delegati secondo le modalità sopra specificate, risultano eletti coloro che abbiano riportato il maggiore numero di voti; a parità di voti viene eletto il più anziano di età.
Qualora qualcuno egli eletti risulti ineleggibile ovvero rifiuti la carica, a voce, seduta stante o per iscritto, entro dieci giorni dall’Assemblea generale, subentrano nella carica coloro che succedono in ordine decrescente di voti riportati. Analogamente si procede quando, anche successivamente, qualche Delegati cessi dalla carica per qualsiasi motivo. La sostituzione si effettua per semplice decisione del Consiglio di Amministrazione da prendersi entro quindici giorni dall’inizio della vacanza della carica.
L’Assemblea dei Delegati si aduna normalmente, due volte l’anno entro il primo quadrimestre ed il quarto trimestre. L’Assemblea dei Delegati si aduna, altresì ogni volta lo deliberi il Consiglio di Amministrazione o ne venga fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei componenti dell’Assemblea stessa.
La convocazione, con le stesse specificazioni indicate nel precedente art. 11, viene effettuata dal Presidente, a mezzo lettera raccomandata inviata per posta o a mano, almeno dieci giorni prima della data fissata.
L’Assemblea dei Delegati è valida, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà del Delegati; in seconda convocazione, da adunarsi almeno 24 ore dopo la prima, è valida quando siano presenti o rappresentanti da almeno un terzo dei Delegati. Un Delegato, pur giustificando l’assenza, può farsi rappresentare, mediante delega, in carta semplice da altro Delegato. Ogni Delegato non può rappresentare più di altri due  Delegati. Ogni delegato non può rappresentare più di altri due Delegati. Ogni delegato deve intervenire di persona almeno una volta l’anno, pena la decadenza della carica.
L’Assemblea dei Delegati è presieduta dal Presidente del Consorzio o in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente; funziona da Segretario, il Segretario del Consorzio, ovvero, in sua assenza o impedimento, altra persona designata dal Presidente.
Per quanto si riferisce agli scrutatori valgono le stesse norme previste per l’Assemblea generale dei Soci.
Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti espressi dai presenti; non si tiene conto delle astensioni. Le votazioni si effettuano normalmente per alzata di mano o, per decisione della Presidenza, o su richiesta di almeno cinque Delegati, per appello nominale. Si effettuano, invece a scrutinio segreto, per le deliberazioni concernenti persone e in tutti i casi in ci ciò sia richiesto da almeno un quinto dei Delegati presenti.
Per le votazioni a scrutinio segreto il Presidente deve consegnare ai Delegati, durante la seduta, le chiede timbrate e siglate; prima, durante e dopo la votazione gli scrutatori sono tenuti ai controlli ed ai compiti come per la votazione dell’Assemblea generale dei Soci.
Per le firme dei verbali vale quanto disposto per l'Assemblea generale dei Soci.
Le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati impegnano tutti i Soci in relaziione alla delega di poteri ad essa concessa dall'Assemblea generale dei Soci ex art. 25 del R.D. 25 luiglio 1904, n. 523 modificato con legge 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 14 ATTRIBUZIONI ASSEMBLEA DEI DELEGATI
Spetta all’Assemblea dei Delegati, per effetto della delega di cui all’ultimo comma del precedente articolo:
  1. Deliberare, quando lo ritenga necessario, la convocazione dell’Assemblea generale dei Soci, stabilendone l’ordine del giorno;
  2. Approvare il bilancio di previsione e le variazioni da apportare al bilancio nel corso dell’esercizio, per maggiori spese non dipendenti da fatti già approvati dall’Assemblea stessa;
  3. Approvare, in base alla relazione del Collegio dei Sindaci, il conto consuntivo del precedente esercizio;
  4. Approvare i criteri di ripartizione delle spese e degli oneri di cui all’art. 2 a), b), c);
  5. Approvare i ruoli di contribuzione;
  6. Approvare i progetti delle opere di cui all’art. 2 a) b)c), quando il loro importo superi la somma di L. 50.000.000 (cinquantamilioni) IVA esclusa.
  7. Approvare i regolamenti di cui all’art. 36;
  8. Ratificare la nomina dei Consiglieri che siano stati chiamati, tra quelli in ordine di successione, rimasti fuori dalla graduatoria dopo la elezione dei primi 11 Consiglieri o, in mancanza, per cooptazione, del Consiglio di Amministrazione o ricoprire tale carica pro-tempore, onde sostituire Consiglieri dimissionari o cessati per qualsiasi motivo, in corso di mandato.
  9. Deliberare sulla realizzazione delle opere di cui all’art. 2 lettera f), quando la spesa non superi il 5% (IVA esclusa) del totale del bilancio di previsione (Art. 9 comma 6);
Il mandato dei Consiglieri sostituenti, scade, in ogni caso, con lo scadere dell’intero Consiglio; 


Art. 15 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 11 Consiglieri compresi il Presidente ed il Vice Presidente. Un Consigliere deve essere prescelto fra i Soci stabilmente residente nel comprensorio del Consorzio.
Può rivestire la carica di Consigliere qualunque Socio; cessando il medesimo da tale qualità il Consigliere decade nello stesso momento della carica.
In materia di ineleggibilità e decadenza si applicano le medesime norme previste dall’art 13. Si applica inoltre, l’art. 16 del D.P.R. 16 Maggio 1960, n. 570, sulla composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali.
I Consiglieri durano in carica un triennio che decorre dal giorno dell’insediamento effettivo nella carica al 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui si chiude il terzo esercizio di competenza.
Ove la nomina del nuoco Consiglio avvenga, per qualsiasi motivo, dopo il 30 Aprile dell’anno come sopra specificato, il Consiglio scaduto resta n carica con i poteri limitati alla sola orinaria amministrazione, fino a quando non venga eletto ed insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione.
Le adunanze dono indette a mezzo lettera raccomandata da spedirsi per posta o a mano ai singoli Consiglieri, otto giorni liberi prima di quello stabilito per l’adunanza, ad iniziativa del Presidente o, in caso di sua assenza dalla sede o di suo impedimento, dal Vice Presidente, oppure quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri; in questo ultimo caso il Presidente dovrà convocare il Consiglio entro venti giorni successiva dalla richiesta.
La lettera di convocazione deve contenere, fra le altre indicazioni necessarie, anche quella degli argomenti da trattare.
Alle adunanze i Consiglieri, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto, non possono farsi rappresentare.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno 6 Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti preseti con il metodo della alzata di mano.
A parità di voto prevale la parte che espresso voto analogo a quello di chi presiede la riunione del Consiglio.


Art. 16 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E’ competenza del Consiglio di Amministrazione:
  1. Nominare nel proprio seno il suo Presidente che diviene, ope legis, Presidente del Consorzio, il Vice residente, il Segretario del Consorzio, che può non essere Socio, nominare altrettanti Consiglieri per quanti ne venissero a decadere dalla carica nel corso del triennio, per dimissioni, cessazione della qualità di Socio oppure per incompatibilità deliberare dalla stesso Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei primi non eletti, o, in mancanza, per cooptazione. La sostituzione eventuale dei Consiglieri  deve venire ratificata dall’Assemblea dei Delegati, in conformità a quanto stabilito dall’art. 14 del presente Statuto. Sui motivi di incompatibilità diversi da quelli dalla perdita della qualità di Socio, deve esprimersi preventivamente il Collegio dei Probiviri di cui al successivo art. 19 del presente Statuto; tale parere, peraltro, non è vincolante per il Consiglio di Amministrazione che potrà deliberare l’avvicendamento con altro Socio da nominare ai sensi del primo comma del presente articolo, sottoponendo poi a ratifica la propria deliberazione alla prossima Assemblea dei Delegati;
  2. Nominare i membri del Comitato circoscrizionale locale di cui all’art. 17;
  3. Nominare pro-tempore, e per ben determinati incarichi collegiali, comitati consultivi di studio, composti da un numero aperto di membri e dei quali possono far parte anche persone che non rivestano la qualità di Socio, determinando per questi ultimi, il compenso, se richiesto;
  4. Autorizzare tutte le spese ed, attraverso il Presidente del Consorzio, provvedere in genere alla ordinaria e straordinaria amministrazione, in attuazione delle deliberazioni prese dall’Assemblea generale dei Soci e dei Delegati; autorizzare, per urgenti necessità di gestione, eventuali storni da un capitolo all’altro del bilancio, da sottoporre alla successiva ratifica da parte dell’Assemblea ei Delegati;
  5. Convocare l’Assemblea generale dei Soci e quella dei Delegati e, quando occorre, l’Assemblea straordinaria con l modalità previste;
  6. Approvare il progetto di bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, e presentargli al Collegio dei Sindaci con apposite relazioni, almeno 30 giorni prima della data fissata per la convocazione di detti bilanci, a norma dei paragrafi b/c dell’art. 14;
  7. Deliberare i progetti delle opere da eseguire di cui all’art. 2 a), b), c) e i contratti entro il limite massimo di L- 50.000.000 (cinquantamilioni) IVA esclusa
  8. Pronunciarsi su ogni e qualsiasi reclamo dei consorziati;
  9. Preparare i ruoli di contribuzione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati;
  10. Autorizzare il Presidente a stare in giudizio per la tutela dei diritti e delle ragioni del Consorzio.

Art. 17 COMITATO CIRCOSCRIZIONALE LOCALE
Fanno parte del Comitato circoscrizionale locale due membri nominati dal Consiglio di Amministrazione fra i Soci stabilmente residenti nel comprensorio del Consorzio. Presiede il Comitato il Consigliere eletto ai sensi della seconda parte del primo comma dell'art. 75. Il Comitato circoscrizionale ha compiti consultivi relativamente a questioni di carattere locale; ha altresì, competenza esecutiva, per delega del Consiglio di Amministrazione, entro i limiti dei fondi messi a sua disposizione dal Consiglia di Amministrazione. Le  spese  disposte  dal  Comitato  circoscrizionale  locale  debbono  avere  carattere  di  urgenza  e  vanno Sottoposte alla ratifico del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile.

Art. 18 IL COLLEGIO DEI SINDACI
Il  Collegio  dei  Sindaci  si  compone  di  tre  membri  effettivi,  ivi  compreso  il  Presidente e di  due  membri supplenti. Gli uni e gli altri possano anche non rivestire la qualità di Socio. Il Presidente viene nominato dall'Assemblea generale dei Soci, tenendo conto delle norme di cui all'art. 2398
del Codice Civile.
il  Collegio  dura  in  carica  un  triennio  ed  e'  investito  di  tutti  i  poteri  e  di  tutte  le  funzioni  previste  dal  Codice Civile vigente, in materia di Società per Azioni. I  Sindaci  debbono  assistere  all'Assemblea  generale  dei  Soci  e  alla  Assemblea  dei  Delegati,  nonché  alle adunanze del  Consiglio  di  Amministrazione  e  decadono  dalla  carica  se  non  assistono,  senza  giustificato motivo,  alle  predette  Assemblee,  oppure  a  due  adunanze  del  Consiglia  di  Amministrazione  dell'esercizio finanziaria.
La  nomina  dei  sindaci,  da  parte  dell'  Assembea  generale  dei  Soci  deve  ricadere,  di  norma,  su  esperti contabili  ed  almeno  uno  di  essi  deve  rivestire  possibilmente  la  qualità  di  revisore  dei  conti.  L'incarico  di Sindaco è incompatibile con quello di Delegato

Art 19 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il  Collegio  dei  Probiviri  si  compone  di  tre  membri  effettivi,  ivi  compreso  il  presidente,  e  di  due  membri supplenti. Gli uni e gli altri possono anche rivestire la qualità di Socio del Consorzio.
Il  Presidente  viene  nominato  dal  collegio  per  cooptazione  tra  i  Probiviri  aventi  carica  effettiva  e  la  nomina deve essere comunicata alla Presidenza del Consorzio non oltre venti giorni dalla formazione del Collegio Il Collegio è investito dall'amichevole componimento di tutte le controversie che possono sorgere tra uno  o più soci ed il consorzio.
Non  può  essere  esperito  il  ricorso  agli  organi  giurisdizionali  ,ordinari  e  amministrativi,  se  sulla  controversia non si è pronunciato prima il collegio dei probiviri
Di volta in volta e di fronte a ciascun deferimento, il collegio dei probiviri si integra con un quarto e un quinto membro, ciascuno di nomina delle parti in contesa.
La  nomina  del  collegio  dei  probiviri,  da  parte  dell'assembra  genera le  dei  soci,  deve  ricadere  di  norma  su esperti di diritto e di ingegneria.
Il  collegio  determinerà,  di  volta  in  volta,  le  norme  di  procedimento,  assegnando  termine  alle  parti  per  le rispettive difese a si pronuncerà quale amichevole compositore.
L'incarico dei probiviri è incompatibile con quello delegato

Art 20 PRESIDENTE DEL CONSORZIO
Il Presidente del Consorzio e' il legale rappresentante del medesimo e ne sottoscrive gli atti.
Egli, oltre a rappresentare il Consorzio verso le pubbliche Autorità ed i terzi in genere, nonché gli stessi Soci:
- sovraintende al funzionamento di tutte le attività e i servizi del Consorzio;
- presiede   l'Assemblea   ordinaria   e   straordinaria   dei   Soci,   l'Assemblea   dei   Delegati, il   Consiglio   di Amministrazione, le cui riunioni sano indette per sua iniziativa e cura;
- fa attuare le deliberazioni degli organi collegiali anzidetti, sottoscrivendo gli atti relativi;
- ha  potere  di  firma,  congiunta con  quella  del  Segretaria,  salvo  diversa  deliberazione  del  Consiglio  di Amministrazione, sugli atti previsti dal successivo art. 22,
- vigila  sulla  esatta  attribuzione  delle  entrate  e  delle  uscite  ai  vari  capitali  del  bilancia,  su  deliberazione  del Consiglio  di  Amministrazione  e  di  intesa  con  il  Segretario,  nonché  sulla  intera  attività  amministrativa  e contabile del Consorzio;
- in  casi  di  effettiva  urgenza  provvede,  secondo  i  poteri  del  Consiglia  di  Amministrazione,  adattando  le relative  deliberazioni  medi ante  atta  dispositivo  che  dovrà  essere  sottoposto  alla  ratifico  del  Consiglia  di Amministrazione, da convocare entro quindici giorni dalla data dell'atto stesso;
- stipula  i  contratti  deliberati  dal  Consiglio  di  Amministrazione  secondo  le  norme  della  contabilità  di  Stato  e della legge comunale e provincia/e.

Art. 21 VICE PRESIDENTE DEL CONSORZIO E CONSIGLIERI DELEGATI
Il  Vice  Presidente  sostituisce  il  Presidente  in  tutte  le  di  lui  attribuzioni,  facoltà  e  poteri  quando  quest'ultimo non possa esplicarli per assenza dalla sede o per impedimento temporaneo di ogni genere. Egli assume, altresì, la funzione di Presidente qualora questi dovesse cessare dalla carica. In  casa  di  cessazione  dalla  carica  di  Presidente,  il  Vice  Presidente  dovrà  convocare  il  Consiglio  di Amministrazione per la nomina del nuovo Presidente entro e non oltre venti giorni decorrenti dalla data in cui si intende cessato da detta carica il predecessore.
IL  Presidente,  d'intesa  col  Consiglio  di  Amministrazione,  può  delegare  alcune  sue  funzioni  al  VicePresidente.
Il  Consiglio  di  Amministrazione,  su  conforme  parere  del  Presidente,  può  attribuire  ad  alcuni  Consiglieri l'incarico di sovraintendere a determi
nate attività che verranno coordinate dal Presidente stesso.
Detti Consiglieri assumono la denominazione di Consiglieri delegati.

Art. 22 IL SEGRETARIO
Il Segretario del Consorzio:
- provvede su direttive del Presidente, alla tenuta dei libri del Consorzio, nonché alle scritture contabili;
- cura la tenuta dei libri di cassa
- sottoscrive, con firma abbinata al Presidente, le reversali di incasso
- sottoscrive con firma abbinata a quello del Presidente, o in assenza di questi, di quella del Vice Presidente e di  un  Consigliere delegato dal  consiglio  di  amministrazione  tutti  i  mandati  di  pagamento,  nonché  salvo diversa delibera dal Consiglio ali Amministrazione, qualsiasi operazione di versamento e prelevamento con le Banche o l'amministrazione postale; cura,  su  espressa  delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione,  il  servizio  di  economato gestisce  il  relativo fondo spese; prepara d' intesa con il Presidente, i bilanci, di previsione e consuntivo, degli esercizi di gestione, ed insieme al medesimo li sottoscrive; collabora  alla  stesura  della  relazione  annuale  dell''Assemblea  Generale  dei  soci  ed  a  quella  dei  Delegati, relazioni che vengono sottoscritte dal Presidente; cura la compilazione dei ruoli contributivi e straordinari nelle misure deliberate e tiene aggiornata il libro dei Soci., con l'indicazione del numero dei voti spettanti a ciascuno in sede assembleare; coadiuva il Presidente in tutte le di lui mansioni;
- è di diritto Segretario dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci, di quella dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione; è anche Segretario dei Comitati di studio, se richiesto. Per la nomina di Segretario si richiede il titolo di studio di ragioniere e perito commerciale.

Art. 23 PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI SINDACI
Il  Presidente  del  Collegio  dei Sindaci presiede e dirige  le  riunioni  del  medesimo convocate,  anche verbalmente, indicando, di volta in volte, le verifiche da effettuare tra quelle previste dall'art. 2403 C.C.
Cura collegialmente con gli altri Sindaci effettivi La redazione dei verbali delle riunioni sull'apposito libro della cui tenuta ha la diretta responsabilità
- il controllo del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo
- patrimoniali e finanziario dei diversi atti e fatti di gestione, nonché delle relative scritture contabili e di cassa
- la  stesura  delle  relazioni  del  Collegio  sui  bilanci  e  la  loro  presentazione  all'Assemblea  dei  Delegati  per  il tramite del Consiglio di amministrazione.
Rappresenta il Collegio dei Sindaci presso gli altri organi statutari e i soci.

Art. 24 RELAZIONE SUL BILANCIO
Il  bilancio  di  previsione  sulle  entrate  e  sulle  uscite  dell'esercizio  e'  redatto e sottoscritto  dal  Presidente  del Consorzio, di concerto con Segretario e viene presentato, entro il 3/ ottobre dell' 'anno precedente a quello cui si riferisce per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione, il quale, poi, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati, ai sensi della lettera b)  dell'art  14 del presente Statuto. Tale approvazione del Consiglio ali  Amministrazione  dovrà  avvenire  almeno  trenta  giorni  prima  della  data  fissata  per  la  prima convocazione dell'Assemblea dei Delegati detto documento sarà illustrato nella relazione annuale all'Assemblea dei Soci.

Art. 25 ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio Finanziario e' annuale decorre dal 1" gennaio al 31 dicembre. il primo bilancio consuntivo comprenderà tutti i movimenti finanziari e patrimoniali dalla data di costituzione del Consorzio al 31-12-1977.
Il  bilancio  consuntivo  e'  compilato  annualmente  come  stabilito  dall'art.  22  e  comprende  i  movimenti patrimoniali e finanziari intervenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
E'  firmato  dal  Presidente e dalla  Segretaria e  viene  sottoposto  per  l'approvazione,  al  Consiglio  di Amministrazione,  il  quale,  poi,  lo sottopone all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei  Delegati, ai sensi della lettera c) e dell'art. 14 del presente Statuto. Tale approvazione del Consiglio di Amministrazione dovrà a vvenire  almeno trenta giorni  prima  della  data  fissata  per  la  prima  convocazione  dell'Assemblea  dei Delegati.
Detto  documento,  una  volta  approvato,  dovrà  essere  inviato  unitamente  alla  relazione  del  Consiglio  di Amministrazione,  al  Collegio  dei  Sindaci,  affinché  possa,  a  sua  volta,  redigere  la  propria  relazione  per l'Assemblea dei Delegati. Nei  quindici  giorni  antecedenti  alla  data  stabilita  per  l'Assemblea  dei  Delegati  in  prima  convocazione, il consuntivo, con  la  relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  del  Collegio  dei  Sindaci,  nonché  con  tutti  i relativi allegati, debbono essere lasciati nella sede del Consorzio e posti a disposizione dei Soci a cura del Segretario.
L'Assemblea  dei  Delegati  che  discute  il  bilancio consuntivo in  prima  convocazione,  dovrà  avere  luogo  non oltre  il  30  aprile  di  ogni  anno;
quella  relativa  al  bilancio  di  previsione,  non  altre  il  37  dicembre  dell'anno precedente o quella cui si riferisce.

Art. 26 CATASTO CONSORZIALE
Le proprietà consorziali vengono descritte in catasto che comprende:
a) il prontuario dei numeri di mappa ricadenti nel territorio consorziale;
b) il partitario delle ditte intestatarie dei terreni o di costruzioni ricadenti nel territorio stesso in base a quanto previsto dagli art. 4, 5 e 6 del presente Statuto;
c) la matricola dei consorziati ed il numero di contribuente;
d) il coefficiente di valore attribuito.
Annualmente  debbono  e ssere  introdotte  nel  catasto  le  variazioni  risultanti  dal catasta  erariale  a  dalle comunicazioni dei consorziati a norma del successivo art. 38 del presente Statuto.
In mancanza ali tali comunicazioni, il Consiglia ali Amministrazione può' provvedere d' ufficio alla iscrizione in catasto delle variazioni verificatesi.

Art. 27 CONTRIBUTI
I contributi ordinari dovranno essere corrisposti a mezzo ruoli esattoriali, secondo i tempi e le modalità" che verranno stabilite, di volta  in volta  dall'Assemblea dei  Delegati  in conformità delle norme  per  la riscossione delle imposte dirette.
I  contributi  straordinari  dovranno  essere  corrisposti  mediante  piani  ali  ripartizione  aventi  valore  esecutiva, seconda i tempi e le modalità che verranno stabiliti dall'Assemblea generale dei Soci all'atto in cui delibera le opere ai sensi dell'art. 9, lett. a).

Art. 28 TITOLI ESAZIONE CONTRIBUTI
Ai  fini  dell'obbligo  del  pagamento  dei  contributi  ordinari  e  straordinari  dovuti  dai  soci,  fanno  fede  fra  il Consorzio  e  i  Soci  stessi,  il  verbale  che  approvo  il  bilancia  e  gli  allegati  relativi,  fra  i  quali  lo  stato  di ripartizione  dei  contributi  ordinari  e  straordinari  dovuti  dai  sin
goli  per  l'esercizio cui si  riferisce  l'obbligo stesso. Lo stato di riparto e' titolo sufficiente per ogni eventuale azione giudiziaria contro i consorziati morosi.

Art. 29 ESATTORIA
La  riscossione dei contributi  esattoriali  può  essere  effettuata  a  mezza  esattore  speciale  del  Consorzio  o  amezzo  dell'esattore  comunale o
con altri sistemi  previsti  dalla  legge,  secondo  che  sia  determinato dall'Assemblea  dei  Delegati.  L'esattore  speciale  e  quello  comunale  sono  retribuiti  ad  aggio.  Il  contratto  di esattoria deve far obbligo all'esattore di rispondere del non riscosso per riscosso e di versare una adeguata cauzione

Art. 30 TESORERIA E RICEVITORIA
Le  funzioni  di  tesoreria  sono  affidate,  preferibilmente,  allo  stessa  esattore  speciale,  al  quale,  per  tale servizio, potrà essere richiesta altra cauzione dà fissarsi dal Consiglio di Amministrazione.
Nel  caso  che  la  riscossione  dei  contributi  venga  affidata  all'esattoria  comunale  il  servizio  di  tesoreria  e  di ricevitoria sarà esercitato dal medesimo o da un istituto finanziario. In ogni caso il servizio di ricevitoria deve far obbligo al ricevitore del non riscosso per riscosso. Il  Consorzio  potrà  prestarsi  ad  esercitare.  su  richiesta  ed  a  rischio  e  spese  del  ricevitorie  stesso,  tutte  le azioni consentite dalla legge contro gli esattori inadempienti Entro  due  mesi  dalla  fine  dell'esercizio,  il  Tesoriere  deve  rende reanto delle  riscossioni  e  dei  pagamenti effettuati.

Art. 31 RISCOSSIONE E PAGAMENTI
Il  Tesoriere  introito  alle  rispettive  scadenze  le  rate  dei  contributi  consorziali  e,  in  base  agli  ordini  di riscossione emessi dal Consorzio, provvede all'incasso delle altre entrate e proventi consorziali, per i quali si applicano le disposizioni di legge sulla procedura coattiva per  la riscossione  delle entrate patrimoniali  dello Stato e degli altri Enti pubblici.
Entro i limiti stabiliti del bilancio da', inoltre, esecuzione ai mandati di pagamento.

Art. 32 RUOLI
I  ruoli  annuali  dei  contributi  a  carico  dei  consorziati  sono  trasmessi  all'intendenza  di  finanza,  cui  spetta  di renderli esecutivi. Essi sono pubblicati nei modi e nei termini stabiliti per i ruoli delle imposte dirette e consegnati all'esattore. Entro  sessanta  giorni,  con  decorrenza  dal  primo  giorno  della  pubblicazione  dei  ruoli,  ogni  interessato  può ricorrere al Consiglio di Amministrazione per eventuali errori materiali occorsi nella loro formazione.
Il ricorso non sospende la riscossione dei contributi, ma, se accolto, da' diritto al rimborso di quanto sia stato indebitamente pagato.

Art. 33 RIPARTO CONTRIBUTI CRITERI DÌ MASSIMA
Il criterio di massima per il riparto delle spese di esecuzione, di manutenzione  e  di  esercizio  delle  opere  di  cui  alle  lett.  a)  b)  c)  dell'art.  2  deve  basarsi  sul  valore milionesimale dei singoli lotti, come precisato dalla lett. B) dell'art. 4 del presente Statuto.
Quando trattasi  di  opere che interessano  i consorziati in diversa misura, le spese suddette devono  basarsi sul  beneficio  che  ogni  utente  ha  tratto,  trarrà  e  potrà  trarre  dalla  costruzione,  della  manutenzione  e dall'esercizio  delle  opere  medesime.  In  questo  caso  potranno,  quindi,  determinarsi  degli  indici  di  beneficio per  il  cui  calcolo,  se  si  tratti  di  opere  che  non  interessano  tutti  gli  utenti,  si  può  anche  procedere  ad  una zonizzazione del Consorzio.
Le spese generali amministrazione vengano ripartite in parti uguali Fra le proprietà lotti inedificati e unità abitative
- fino  a  quando  tutti  i  fondi  e  le  relative  costruzione  non  saranno  tutti  regolarmente  gravati  ali imposte sul reddito dei terreni e dei Fabbricati.
Quando  ciò  si  verificherà,  le  spese  generali  di  amministrazione  saranno  ripartite  proporzionalmente  agli imponibili complessivi.

Art. 34 CRITERI DI RIPARTO E PIANI DI RIPARTO
Per  le  opere  ali  cui  all'art.  2,  a)  b)  c)  il  Consiglio  ali  Amministrazione  appronta  il  piano  di  riparto  secondo  i criteri stabiliti dall'art. 4, lett. b).
Il piano di riparto e' approvata annualmente dalla Assemblea dei Delegati.
Nei casi in cui sia prescritto inderogabilmente da specifiche disposizioni di legge, i criteri ed i piani di riparto, per poter essere esecutivi, devono riportare l'approvazione dell'Autorità' competente, nelle forme e nei modi prescritti.

Art. 35 SERVIZI E PERSONALE
Tutti  i  compiti  amministrativi e contabili  del  Consorzio,  ivi  comprese  le  pratiche  relative  al  personale  di qualsiasi categoria dipendente dal Consorzio stesso, sono svolti dal servizio amministrativo, la cui direzione e'  affidata  al  Segretario  del  Consorzio.  Il  Consorzio  potrà  avvalersi,  di  volta  in  volta,  dell'opera  di  tecnici professionisti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 36 REGOLAMENTI
Con  appositi  regolamenti  sono  disciplinati:  i  compiti  del  servizio  amministrativo,  le  tabelle  organiche,  le attribuzioni, i doveri e i diritti degli impiegati con il relativo trattamento economico, le norme disciplinari per il personale; l'amministrazione del patrimonio e la contabilità' del Consorzio.
I  regolamenti  debbono  essere  elaborati  dal  Consiglio  di  Amministrazione  che  ne  approvo  i  progetti  e  li presenta all'Assemblea dei Delegati, per l'approvazione definitiva.

Art. 37 DISCIPLINA CONSORZIALE E URBANISTICA
Le  costruzioni  private  che  potranno  sorgere  sui  lotti, a  seguito  ali  regolare  concessione  edilizia, dovranno rispondere  rigorosamente  alle  norme  stabilite  dal  regolamento  edilizio  ed  igienico-sanitario  del  Comunali Ardea Ove  i  consorziati,  direttamente  o  indirettamente,  danneggino  le  opere  consorziali  in  conseguenza  delle esecuzioni  di  opere  e  costruzioni  di  carattere  privato,  ovvero  non  eseguano  e  non  mantengano  le  opere minori che il Consiglio di Amministrazione avrà deliberato a carico dei proprietari, perché ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi per i quali sono eseguite e sono programmate opere di interesse generale, o, comunque, contravvengano alle norme di legge, di regolamento e del presente Statuto, l'amministrazione consorziale agirà in via giudiziaria per il risarcimento dei danni, provvedendo d'ufficio, nei limiti di legge, alla esecuzione dei lavori occorrenti per ripristinare il buono stato delle cose, salvo rivalsa mediante imposizione di un contributo suppletivo e salva, in ogni caso, la imposizione di quelle penalità che venissero stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
I   consorziati   possono   evitare   tali   provvedimenti   esclusa   l'imposizione   della   penalità,   ripristinando direttamente lo stato delle cose, o, comunque, provvedendo direttamente a quanto necessario ad eliminare l'infrazione  dai  medesimi  commessa.  oppure  versando  all'amministrazione  consorziale  la  somma  all'uopo necessaria.
I consorziati si obbligano a consentire l'accesso nei loro fondi e costruzione a tecnici incaricati dal Consorzio, per  i  rilievi  necessari  agli  accertamenti  di  quanto  previsto  nel  secondo  comma  del  presente  artico,  nonché per la formazione del catasto consortile. Gli oneri relativi che, a qualsiasi titolo, i proprietari hanno assunto verso le cooperative, società o privati, si considerano  assunti  verso  il  Consorzio,  e  ciò,  in  particolare,  per  gli  obblighi  relativi  alle  norme  ed  alle limitazioni riguardanti le costruzioni e le servitù di passaggio

Art. 38 CAMBIAMENTO DI PROPRIETA'
Ogni  cambiamento  di  proprietà  anche  parziale,  dei  lotti  o delle  unità  abitative deve  essere  notificato  entro quindici  giorni  dal  trasferimento,  all'amministrazione  del  Consorzio,  a  cura  del  venditore  e  del  compratore, separatamente o contestualmente, come pure dovranno essere notificate le successioni da parte degli eredi.

Art. 39 INDIVISIBILITA' PATRIMONIO CONSORTILE
Per tutta la durata del Consorzio, i consorziati non possono chiedere la divisione del patrimonio consortile ed i  creditori  particolari  dei  consorziati  medesimi  non  possono  far  valere  loro  diritti  sul  patrimonio  anzidetto  o sulle opere di cui all'articolo 2 del presente Statuto.

Art. 40 RICORSI
Entro  il  periodo  di quindici  giorni dalla  esposizione  delle  delibere  all'Albo  del  Consorzio,  i  consorzianti possono ricorrere al Consiglio di Amministrazione contro le deliberazioni di detto organo, qualora le ravvisino pregiudizievoli agli interessi generali del Consorzio od a quelli particolari di ciascuno.
Consiglio di Amministrazione, in sede di esame di ricorsi, delibero in merito, oppure sottopone la risoluzione delle  questioni  al  Collegio  dei  Probiviri  di  cui  all'art.19  del  presente  Statuto  Il  ricorso  non  ha  effetto sospensivo. Resta, però, salvo quanto disposto con l'art. 9 lett. a) per le opere straordinarie.

Art. 41 RESPONSABILITA' PER DANNI PROVOCATI DA TERZI
Il Consorzio non risponde verso i consorziati per eventuali danni provocati da terzi.

Art. 42 DISPOSIZIONI GENERALI
I  Delegati  e  i  Consiglieri  che  siano  assenti  per  due  sedute  consecutive,  senza  giustificato  motivo,  ritenuto valido dai rispettivi organi decadono dalla carica. Quando  si  determinino  le  condizioni  per  cui  un  Delegato  o  un  Consi9liere  o  anche  il  Presidente  debbono decadere   dalla   carica,   non   per   compiuto   periodo,   la   decadenza   e'   pronunciata   dal   Consiglio   di Amministrazione, previo contestazione all'interessato. Le  cariche  consorziali  non  sono  retribuite,  fatta  eccezione,  qualora  non  siano  Soci  del  Consorzio,  per  i Sindaci  e  per  i  Probiviri.  Sono  però  rimborsate  le  spese  sostenute  dal  Presidente,  dal  Vice  Presidente, dai Consiglieri, dai Delegati, dai Sindaci e dai Probiviri, per partecipare alle sedute del Consorzio e per espletare
gli incarichi a loro affidati. Le spese per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali possono essere rimborsate mediante uno somma Forfettaria annuale da stabilirsi dall'Assemblea generale dei Soci in sede di elezione  delle  cari che  sociali  stesse.  In  caso  di  assenze  l'importo  forfettario  stabilito  deve  essere  ridotto proporzionalmente. il Segretario ed il personale dipendente debbono essere stipendiati.
Il Segretario, i Sindaci ed i Probiviri possono anche non essere Soci.
Per  ogni  adunanza  degli  organi  consorziali  viene  redatto  un  verbale  dal  quale  deve  risultare  la  data  in  cui sono  stati  diramati  gli  inviti,  la  data,  l'ora  ed  il  luogo  della  convocazione,  il  nome  degli  intervenuti,  la constatazione   della   legalità   dell'adunanza, gli argomenti   iscritti   all'ordine   del   giorno   il   riassunto   della discussione  e  le  deliberazioni  adottate  distintamente  per  ciascun  argomento.  I  verbali  sono  firmati  dal Presidente e dal Segretario, nonché dagli scrutatori quando questi abbiano accertato l'esito delle votazione.
 
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